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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.97.199.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2015  [ apri ]
0.7.97.199.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti; da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,;
   2) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;
   3) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;
   4) alla lettera
a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti parole: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona;
   5) sopprimere la lettera c).

em. 7.97.