Apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti; da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,;
2) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;
3) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;
4) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti parole: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona;
5) sopprimere la lettera c).