All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-bis, al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.»