Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8».