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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.38.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
26.38.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere, infine, le parole:, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
    a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
    b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.;
   c) al comma 2, aggiungere, infine, le parole:, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

I Relatori