Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 4, capoverso 132-ter, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti funzionali minimi previsti dal succitato decreto devono garantire almeno:
a) interoperabilità tra provider dei servizi informatici assicurativi;
b) riservatezza autenticità e integrità dei dati;
c) possibilità della ricostruzione automatica del sinistro ai fini probatori di cui all'articolo 8, comma 1, con standard di resistenza meccanica, elettrica e ambientale atti alla conservazione dei dati memorizzati.