Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;
b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;
c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.