Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.