stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.97.29.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.7.97.29.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire nella rubrica le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138 sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: il valore economico del punto è funzione crescenti della percentuale di invalidità; in caso di danni valutati in misura superiore ai novanta punti di invalidità l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; con le seguenti: il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 e sostituirle con: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nelle rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: accertamento clinico strumentale obiettivo con le seguenti: esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo le parole: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

em. 7.97.