Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. Il comma 3-quinquies dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale».