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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.97.183.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.7.97.183.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Il comma 3-quinquies dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
  «3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale».

em. 7.97.