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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.97.168.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.7.97.168.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.

em. 7.97.