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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.97.11.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.7.97.11.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al;
   b) al comma 2, dopo le parole: princìpi e criteri, sostituire le parole da:, tenuto conto fino a: di legittimità, con la seguente lettera:
   0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
   c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: punti di invalidità;
   d) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno biologico, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.

em. 7.97.