Al capoverso Art. 32-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.
2-ter. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.
2-quater. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 2-bis sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.
Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: nell'editoria.