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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.26.38.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.26.38.16.
inammissibile

  Dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), infine, è aggiunto il seguente periodo:
  «Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili differenti rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta».
   2) al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti.
   3) il comma 6 è abrogato;
   4) al comma 9, infine, è aggiunto il seguente periodo:
  «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ad eccezione della professione notarile».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 26 con la seguente: Misure per la concorrenza nel settore forense e norme in materia di Società tra Professionisti.

em. 26.38.