Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri».