Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».