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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.19.22.66.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.19.22.66.

  Al capoverso Art. 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

em. 19.22.