Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.»