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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.19.22.64.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.19.22.64.

  Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.»

em. 19.22.