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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.19.22.62.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.19.22.62.

  Al capoverso articolo 19-sexies, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

em. 19.22.