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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.19.22.46.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.19.22.46.

  Dopo il capoverso Art. 19-ter, inserire il seguente:

Art. 19-ter.1.

  1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data del presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:
   a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
   b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
   c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.

em. 19.22.