Al capoverso Art. 19-ter, in fine, inserire i seguenti commi:
5. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui all'articolo 19, i consumatori finali che scelgono un fornitore sul mercato libero, per un periodo non inferiore ai 6 mesi, dovranno ricevere comunicazione dal nuovo fornitore dell'importo che avrebbero pagato rifornendosi di energia elettrica e/o di gas nell'ambito del regime di tutela.
6. Nel caso in cui lo scostamento degli importi, a parità di consumi, sia superiore al 10 per cento il cliente potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale, anche se prevista.