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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.19.22.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
0.19.22.3.

  Sostituire i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies, 19-octies, con il seguente:

Art. 19.

  1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, a decorrere dai 1o gennaio 2017, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.

em. 19.22.