Dopo il capoverso Art. 19-bis, inserire il seguente:
Art. 19-bis.1.
(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.