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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.6.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2015  [ apri ]
27.6.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    «a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1 Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.”»;

   b) sostituire la lettera b), con la seguente:
    «all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  “il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.”».

I Relatori