stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.011.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2015  [ apri ]
24.011.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

  1. I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
  2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. A decorrere dal predetto termine ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori ai sensi degli articoli da 21 a 26 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionata in quanto tale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del medesimo Codice.

I Relatori