Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi».