Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano».