Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore;
b) al comma 1, capoverso Art. 139, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore o della applicabilità ad ulteriori fattispecie.