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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.25.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
7.25.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e danno ai congiunti da decesso o lesione di gravissima entità).;
   b) al comma 1, capoverso Art. 138, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il danno non patrimoniale derivante dal decesso di un prossimo congiunto come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti è risarcito secondo i valori monetari indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi del comma 4-bis. Sono prossimi congiunti del deceduto il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado. Il danno non patrimoniale subito dal deceduto derivante da decesso è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso ed il decesso e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.
  3-ter. Il danno non patrimoniale derivante da lesione di gravissima entità di un prossimo congiunto come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti è risarcito secondo i valori monetari indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi del comma 4-bis. Sono prossimi congiunti del danneggiato il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado. È lesione di gravissima entità quella superiore a 75 punti di danno biologico permanente e comportante gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per lo svolgimento delle attività più essenziali per la vita quotidiana.;
   e dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per i casi di decesso e lesione di gravissima entità, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
   a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
    1) rapporto di coniugio o grado di parentela;
    2) età del defunto o del macroleso;
    3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;
    4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
    5) assenza di altri congiunti;
    6) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento ed in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e circostanze eccezionali per una adeguata personalizzazione del risarcimento;
   b) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso secondo gli importi previsti al comma 2 lettera e) per la inabilità temporanea assoluta del presente articolo corretti da fattori di incremento decrescenti in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
   c) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione europea.;
   c) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore o della applicabilità ad ulteriori fattispecie.