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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.19.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
7.19.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 138, inserire il seguente:
  Art. 138-bis. – (Danni non patrimoniali per morte del congiunto). – 1. Il danno non patrimoniale per la morte di una persona viene risarcito nei confronti degli stretti congiunti indicati dal presente articolo e del coniuge non separato, cui è equiparato il convivente che provi, oltre alla coabitazione tra due persone senza vincoli matrimoniali, una stabile e duratura comunione di vita spirituale e materiale con la vittima.
  2. Per stretti congiunti della persona si intendono i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle. In caso di mancanza di tali congiunti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale possono essere considerati i parenti della vittima non oltre il secondo grado.
  3. Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di una persona viene stabilito secondo i seguenti valori:
   a) a favore del coniuge non separato o del convivente sopravvissuto fino a 150.000 euro;
   b) a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio fino a 150.000 euro;
   c) a favore di ciascun figlio convivente per la morte di un genitore fino a 150.000 euro; a favore di ciascun figlio non convivente per la morte di un genitore fino a 100.000 euro;
   d) a favore di ciascun fratello convivente per la morte di un fratello fino a 100.000 euro, a favore di ciascun fratello per la morte di un fratello non convivente fino a 50.000 euro;
   e) a favore di ciascun nonno per la morte di un nipote fino a 80.000 se convivente e fino a 30.000 euro se non con vivente;
   f) a favore di ciascun nipote per la morte di un nonno fino a 80.000 se convivente e fino a 15.000 euro se non convivente.

  4. Il giudice modula l'entità economica del risarcimento entro i limiti indicati nel comma 3 facendo riferimento all'età della vittima, alla convivenza con quest'ultima degli aventi diritto al risarcimento, alla sopravvivenza o meno di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la vittima. In relazione a situazioni di particolare gravità delle circostanze in cui è accaduto il decesso della vittima il giudice, con equo e motivato apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, può aumentare gli importi indicati nel comma precedente in misura non superiore al quaranta per cento.
  5. Gli importi indicati nel comma 3 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: dal seguente con le parole: dai seguenti.