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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dopo l'articolo 135 del Codice delle assicurazioni è inserito il seguente:
  «Art. 135-bis. – (Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile). – 1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata “Banca”.
  2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.
  3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto.
  4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».