Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000».
1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».