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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.69.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.69.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dai presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 50 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvò che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.