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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.54.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.54.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

ident. 32.17.