stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.5.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.

  1. Il Governo, al fine di ampliare la libertà di iniziativa economica, garantendo in ogni caso e primariamente la professionalità e l'indipendenza del servizio farmaceutico a tutela della salute dei cittadini, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società titolari di farmacia. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la FOFI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della farmacia in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, il cui capitale sociale sia detenuto in maggioranza da farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni;
   b) prevedere che le società titolari di farmacia abbiano come oggetto esclusivo la gestione di farmacie;
   c) nel rispetto del principio della trasparenza, prevedere che le società titolari di farmacia siano iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale dei farmacisti nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, con l'indicazione dello statuto e dei nominativi dei soci ed ogni successiva variazione;
   d) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico dei farmacisti ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   e) prevedere che, in armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e della tutela della concorrenza, le società di cui al comma 1 possano essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale;
   f) prevedere le incompatibilità tra la partecipazione, diretta o indiretta, alla società titolari di farmacia con le attività di produzione del farmaco, informazione scientifica del farmaco, e l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alle prescrizione di farmaci;
   g) disciplinare la direzione delle farmacie gestite dalle società titolari di farmacia, prevedendo comunque l'attribuzione della stessa ad un farmacista iscritto all'albo; m) prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni delle norme attuative della presente legge delega».