stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.35.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.35.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».
   b-bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso dei requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.
  2-ter. Al fine di garantire la salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie; di non più dei dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 4 è abrogato.
   2) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;
    al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;
    il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.