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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.27.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.27.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i dispositivi medici, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché i farmaci per uso ospedaliero o comunque in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale».