stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.18.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.18.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.
  Nel caso in età il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.

ident. 32.52.