Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis».