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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.040.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.040.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.
(Innalzamento Franchigia Irap).

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   «d-bis) a decorrere dal 2016 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.»

  3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  4. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 1.290 milioni di euro annui a partire dal 2016.
  5. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 4 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  6. Possono essere altresì escluse all'abrogazìone disposta ai sensi del con una 4 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  7. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 4 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 5 e 6, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.