Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Capo IX
TURISMO
Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza per la promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia).
1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2016.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.
3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando; in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.