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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.030.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.030.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
TURISMO

Art. 32-bis.
(Misure per la concorrenza per la promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia).

  1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2016.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.
  3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando; in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
  4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.