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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0131.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0131.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Capo IX
IMPRESE

Art. 32-bis.

  1. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 10 gennaio 2015.