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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0120.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0120.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dalle associazioni nazionali di allevatori che ne fanno richiesta, dotate di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità ad appositi disciplinari stabiliti con decreto del medesimo Ministro. Tali associazioni detengono i registri anagrafici delle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e i libri genealogici di specie e razze, effettuando anche le relative valutazioni genetiche. I registri anagrafici delle razze delle specie bovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.