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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.0108.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
32.0108.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Farmacia non convenzionata con il SSN).

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL
  2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.
  3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
  4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
  5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle Seggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
  6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 32-ter.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).

  1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purchè detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.
  2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
  3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 32-quater.
(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

  1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 32-quinquies.
(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

  1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.