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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I Titolo VI del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d) nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 9 aprile 2013, n. 34.