Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora intercorrano rapporti contrattuali con soggetti privati, alle società di ingegneria si applicano le disposizioni in materia di società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.