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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) agli aeromobili da turismo, alle navi ed imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa, nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti iscritti nell'apposita sezione del REA tenuto presso le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nell'albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;».
   b) alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.