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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la concorrenza e l'accesso alle professioni legate alla montagna).

  1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «5. Le attrezzature alpinistiche di cui al comma 3 sono indicate e aggiornate annualmente dal Collegio Nazionale delle guide alpine e da esso comunicate all'Organo di vigilanza»;
   b) ovunque ricorrono, le parole: «Accompagnatore di media montagna» sono sostituite con le seguenti: «guida escursionistica di montagna»;
   c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21. – (Guida escursionistica di montagna). – 1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di guida escursionistica di montagna.
  2. La guida escursionistica di montagna svolge professionalmente, senza limitazione territoriale, l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreno montano, anche innevato, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e materiali alpinistici e scialpinistici. Su terreno innevato è consentito l'utilizzo delle racchette da neve o ciaspole, mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.
  3. La guida escursionistica di montagna, nel corso delle escursioni, illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una più ampia conoscenza dei luoghi e una maggiore partecipazione degli escursionisti che accompagna. Collabora, inoltre, con il personale docente della scuola nell'ambito di programmi e iniziative di educazione ambientale.
  4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».
   d) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  «Art. 22 – (Maestro di arrampicata). – 1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata.
  2. Il maestro di arrampicata svolge professionalmente:
   a) l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, limitatamente ai monotiri e con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;
   b) l'attrezzatura e manutenzione di falesie.

  3. Negli ambiti sopra descritti le Regioni, sentito il parere dei Collegi Regionali, delle guide alpine o del Collegio Nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività del maestro di arrampicata.
  4. Le Regioni hanno la facoltà di chiedere al Collegio Nazionale l'istituzione e l'organizzazione di specializzazioni per ampliare, con validità solo sul territorio di quella regione, le competenze del maestro di arrampicata.
  5. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».
   e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
  «Art. 23 – (Guida vulcanologica). – 1. Le Regioni in cui sono presenti vulcani attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Guide vulcanologiche.
  2. La Guida vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in ascensioni o escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innevate con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.
  3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e sci alpinistiche.
  4. Le Guide vulcanologiche possono svolgere le attività di cui all'articolo 21.
  5. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani attivi è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, agli aspiranti guida e alle guide vulcanologiche iscritti nei relativi albi ed elenchi ai sensi dell'articolo 2».
   f) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
  «Art. 24 – (Guida canyoning – Torrentismo). – 1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida canyoning.
  2. La Guida canyoning svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone nella pratica del canyoning (torrentismo) su percorsi appositamente predisposti.
  3. Le Guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».
   g) dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
  «Art. 24-bis. – (Elenchi speciali, rappresentanza e formazione). – 1. Per le figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24, si istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenute è affidata ai Collegi regionali delle guide alpine di all'articolo 13.
  2. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del Collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del Collegio regionale ed eleggono, un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del Collegio regionale.
  3. I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del Collegio nazionale.
  4. Nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.
  5. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
  6. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.
  7. La formazione delle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle Regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi Collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15.
  8. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24 le disposizioni relative all'aggiornamento professionale previste dall'articolo 8 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 9.
  9. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23, e 24 le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
  10. Le elezioni del primo direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Regione».