Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. All'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale».