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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.019.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.019.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).

  1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o societaria. Il titolare di autorizzazione noleggio con conducente, costituito in tutte le forme societarie previste dalla legge, attraverso il conferimento previsto dal precedente articolo 7, può immatricolare più autoveicoli fino ad un massimo di 10, in tale caso l'impresa che operi con più di tre autoveicoli è obbligata ad avere tante unità lavorative pari ad almeno il 60 per cento del numero degli autoveicoli abilitati.
  2. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio nazionale o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano fuori servizio.
  4. L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».